Issue 18

Frattura ed Integrità Strutturale, 18 (2011); Notiziario 79 Presidente sovrintende direttamente alle attività del coordinatore del sito web IGF e del Direttore della rivista IGF. In caso di assenza o di impedimento, ne assume l’ufficio il Vicepresidente o, in sua assenza, il Consigliere più anziano di età. Il Presidente viene eletto direttamente dall’Assemblea a maggioranza semplice e dura in carica quattro anni. La carica del Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi. In caso di parità di voti, risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità nell’Associazione. Il Presidente può anche essere eletto mediante acclamazione dall’unanimità dell’Assemblea dei Soci. L’Assemblea ordinaria può deliberare la decadenza del Presidente su proposta della maggioranza dei Consiglieri, oppure della maggioranza dei partecipanti all’Assemblea. La proposta diviene esecutiva se approvata da una maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega. Art. 8 . Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da 8 (otto) membri soci eletti dall’Assemblea dei Soci. I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di parità risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità nell’Associazione. Venendo a mancare uno o più Consiglieri , si provvede chiamando a far parte del Consiglio il primo dei non eletti. Nella prima riunione il Consiglio, su proposta del Presidente, elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio di Presidenza delibera in merito a tutte le questioni non riservate all’Assemblea dei Soci, esegue le deliberazioni dell’Assemblea, collabora con il Presidente nella stesura della relazione annuale, redige i bilanci, amministra il patrimonio dell’Associazione, vigila sul rispetto dello Statuto, propone all’Assemblea dei Soci la nomina di Soci onorari, predispone eventuali regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e si avvale di ogni mezzo statutario diretto al raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio potrà di volta in volta delegare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinate funzioni e deliberare sull’organizzazione di gruppi di lavoro su temi specifici. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno una volta ogni semestre ed ogni qualvolta il Presidente stesso od almeno due dei membri lo richiedano. Le riunioni sono valide quando vi intervengano almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio (determinata a meno delle assenze giustificate) e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 9 . Il Segretario tiene i verbali di tutte le riunioni, tiene aggiornato l’elenco degli iscritti dell’Associazione, si occupa della corrispondenza e della diffusione delle notizie riguardanti l’attività dell’Associazione, coordina l’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio. Art. 10 . Il Tesoriere tiene il registro delle entrate e delle uscite dell’Associazione e ne cura la contabilità, raccoglie le quote di iscrizione, provvede al pagamento delle spese, predispone annualmente il bilancio consuntivo che viene sottoposto all’esame del Consiglio di Presidenza e da questo ai Revisori dei Conti ed all’Assemblea dei Soci; è custode del patrimonio dell’Associazione. Il Consiglio, mediante deliberazione all’unanimità dei presenti, può delegare il Tesoriere alla gestione diretta del patrimonio dell’Associazione. Qualunque operazione dovrà comunque essere preventivamente sottoposta al Consiglio di Presidenza ed approvata anche per via telematica. Tale delega potrà essere ritirata in qualunque momento mediante deliberazione del Consiglio (maggioranza semplice dei presenti). Art. 11 . Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri Soci eletti dall’Assemblea dei Soci. I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili. Essi hanno l’incarico specifico di controllare la gestione amministrativa dell’Associazione, le cifre relative alle entrate ed alle uscite, nonchè quello di accertare l’esattezza del bilancio consuntivo e di redigere una relazione al Consiglio di Presidenza per la presentazione all’Assemblea prima dell’approvazione del bilancio. Art. 12 . Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea dei Soci fra coloro che abbiano fatto parte nel passato del Consiglio di Presidenza e che non facciano parte del Consiglio di Presidenza in carica. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili. I Probiviri eleggono fra di loro un Presidente. Essi hanno compiti di ispezione e controllo sull’osservanza delle norme statutarie e ad essi viene demandato il compito di dirimere e/o istruire le controversie sulle questioni sociali prima di ricorrere all’Assemblea. Art. 13 . Il Coordinatore del sito web dell’Associazione viene nominato dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza e può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Presidenza. Il Coordinatore sovrintende le

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