Issue 18

Frattura ed Integrità Strutturale, 18 (2011); Notiziario 78 eventualmente derivanti dall’organizzazione di convegni, da elargizioni liberali da parte di soggetti pubblici o privati, nonchè da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. Art. 4 . I soci possono essere ordinari od onorari. Può essere iscritto all’Associazione quale socio ordinario ogni persona fisica, cittadino italiano o straniero, che ne condivida gli scopi e le finalità. L’ammissione dei soci ordinari ha luogo su domanda della persona interessata al Segretario, e la sua accettazione ha decorrenza immediata. Sono considerati dimissionari i soci ordinari in arretrato con il pagamento della quota sociale di due anni. Possono essere nominati soci onorari eminenti personalità con particolari meriti nel campo della frattura e dell’integrità strutturale. La nomina a socio onorario è deliberata con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto, in seguito a proposta unanime del Consiglio di Presidenza. I Soci onorari fanno parte dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione del Presidente e delle altre cariche sociali. Art. 5 . Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci b) il Presidente c) il Vice Presidente d) il Consiglio di Presidenza e) il Segretario f) il Tesoriere g) il Collegio dei Revisori dei Conti h) il Collegio dei Probiviri i) il Coordinatore del sito web dell’associazione l) Il Direttore della rivista IGF Gli organi sociali di cui ai commi b), d), g), h) sono eletti dall’Assemblea dei Soci. La votazione avverrà mediante scrutinio segreto ed ogni Socio potrà indicare un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti dell’organo oggetto della votazione. Gli organi sociali di cui ai punti c), e) ed f) sono eletti dal Consiglio. Gli organi sociali di cui ai commi da i) ad l) sono nominati dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza. L’anno sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio di ogni anno. Art. 6 . L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno preferibilmente entro il mese di luglio. E’ competenza dell’Assemblea ordinaria: a) fissare le linee generali dell’attività dell’Associazione b) discutere ed approvare la relazione annuale ed i bilanci annuali consuntivi. c) eleggere gli organi sociali (vedi Art. 7, 8, 11, 12) d) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio di Presidenza e) fissare i canoni sociali annuali Hanno diritto al voto i Soci onorari ed i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Assemblee straordinarie vengono convocate dal Presidente su richiesta del Consiglio di Presidenza o di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci onorari od ordinari in regola con il pagamento della quota annuale. Qualora la richiesta di convocazione verta su proposte di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell’Associazione (Art. 15), essa dovrà essere sottoscritta da almeno un quarto dei Soci oppure dall’unanimità del Consiglio di Presidenza. L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve essere convocata con l’indicazione dell’ordine del giorno, con un preavviso di almeno un mese. Detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, posta elettronica certificata, raccomandata a mano con firma di ricevuta o altri mezzi similari, purchè assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e sia, in ogni caso, garantita la prova dell’avvenuta spedizione. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza, e l’elenco delle materie trattate, nonché la data per l’adunanza di seconda convocazione, nel caso in cui in prima convocazione non risulti legalmente costituita. E’ di competenza esclusiva dell’Assemblea straordinaria deliberare sugli argomenti stabiliti dalla legge (modifiche statutarie o scioglimento dell’Associazione). L’Assemblea, ordinaria oppure straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci. In mancanza del numero legale, si riunisce in seconda convocazione anche lo stesso giorno, in ora diversa, e può deliberare qualunque sia il numero dei Soci presenti, purchè ciò sia esplicitamente dichiarato nell’avviso di convocazione. I Soci possono essere rappresentati mediante delega scritta. Ogni partecipante all’Assemblea può disporre di non più di una delega. Ogni deliberazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria viene presa a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega (nel computo della maggioranza sono esclusi gli astenuti), ad eccezioni delle votazioni riguardanti modifiche di Statuto o scioglimento dell’Associazione (Art. 15) che devono essere prese a maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei Soci, in proprio o per delega, aventi diritto al voto. Art. 7 . Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede alle riunioni del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea, redige, in collaborazione con il Consiglio di Presidenza, la relazione annuale, cura che le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio abbiano pratica esecuzione, fissa l’ordine del giorno dell’Assemblea e del Consiglio di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri o del 10% (dieci per cento) dei soci. Inoltre, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, nomina il coordinatore del sito web dell’associazione ed il Direttore della rivista IGF. Il

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